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Chiarimento

  • Buongiorno, con riferimento alla risposta in merito al quesito n°3 circa lo scorporo della manodopera dall’importo soggetto a ribasso, si segnala la Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023 in base alla quale “nonostante la formulazione letterale della prima parte dell’art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara….pertanto la percentuale di ribasso indicata deve essere applicata all’intero importo ribassabile a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera”. La risposta al chiarimento apparirebbe in contrasto con quanto segnalato dalla suddetta Delibera ANAC. Chiediamo quindi gentilmente delucidazioni in merito. In attesa di un Vs gentile riscontro, porgiamo distinti saluti

    Domanda del: 30/05/2024 aggiornata il 30/05/2024
  • Come già chiarito con la risposta al quesito n. 3, questa Stazione Appaltante aderisce al dato letterale del comma 14 dell’art. 41 del Nuovo Codice “…I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso…”. Pertanto, secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara (lex specialis di gara), il costo della manodopera non verrà assoggettato al ribasso unico offerto.

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