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Chiarimento

  • Buonasera in merito all`avvalimento prestato da consorzi chiedete: In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell’articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio stesso - ci sono delle sentenze in proposito in quanto il Consorzio può prestare in avvalimento i requisiti maturati dalle consorziate e da esso posseduti in virtù del c.d. ``cumulo alla rinfusa`` ammesso dalla normativa vigente. Si chiede un chiarimento in proposto. Nel ringraziarVi porgiamo cordiali saluti

    Domanda del: 15/05/2024 aggiornata il 15/05/2024
  • Il Disciplinare di Gara recita: “3.3 - Avvalimento con indicazione di consorzio/consorzio stabile come impresa ausiliaria” - In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell’articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio “designato” dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l’Allegato A) alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara. Dall’analisi di alcune Sentenze (TAR Catanzaro 29.04.2024 n. 388 - T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541) si apprende che: “ il Consorzio stabile può prestare in avvalimento i requisiti maturati dalle consorziate e da esso posseduti in virtù del c.d. “cumulo alla rinfusa” ammesso in tale prospettiva dalla normativa vigente”, in quanto, l’articolo 67, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023, ha espressamente previsto che, “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”, sicché l’art. 67, comma 7, che ha prescritto che “Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio”, non si potrebbe dare una lettura non coerente con i commi precedenti; In altri termini, una volta chiarito, al comma 2, che il meccanismo “ordinario” e generale di qualificazione dei consorzi stabili è quello del “cumulo alla rinfusa”, senza alcuna limitazione, deve ritenersi che la locuzione “requisiti maturati dallo stesso consorzio”, utilizzata dal comma 7, per stabilire l’oggetto di avvalimento, vada interpretata nel senso di ricomprendere senz’altro anche i requisiti maturati per il tramite delle consorziate, pena, altrimenti, l’introduzione di limiti all’avvalimento difficilmente compatibili con la disciplina eurounitaria e oggi ancor di più con i principi del libero accesso al mercato e della massima partecipazione alle gare, sanciti quali principi generali della disciplina dei contratti pubblici agli articoli 3 e 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

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